Un parrucchiere che desidera diventare tecnico tricologo o tecnico tricologo specializzato, figura non medica e non regolamentata da un albo professionale obbligatorio, rientra pienamente nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi, disciplinate dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Applicazione della legge con un esempio pratico:
Il caso di Marco, parrucchiere che vuole diventare tecnico tricologo:
Marco è un parrucchiere che vuole specializzarsi in tricologia per offrire ai suoi clienti consulenze più approfondite sui problemi del cuoio capelluto, come forfora, caduta dei capelli e altro. Sebbene il tecnico tricologo non sia una figura medica (non può diagnosticare malattie né prescrivere farmaci), viene riconosciuto come una figura tecnica che può fornire consigli professionali, utilizzando strumenti e analisi specifiche per la salute del capello e del cuoio capelluto nell’ambito trico cosmetico.
Cosa dice la legge n. 4/2013 nel suo caso?
Libertà di esercizio della professione:
Marco può svolgere quindi la professione di tecnico tricologo liberamente, senza dover essere iscritto a un albo o collegio, purché rispetti i principi fondamentali di:
– Competenza: deve acquisire le conoscenze tecniche specifiche (nel nostro caso, frequentando il percorso di formazione in tricologia e passando un esame che certifichi le sue competenze).
– Buona fede e correttezza: deve comunicare chiaramente ai clienti che non è un medico e che le sue consulenze non sostituiscono un trattamento sanitario. Inoltre è invitato ad usare una corretta modulistica legale (da noi fornita) che tutela il consumatore e il professionista stesso nella libera professione
Tutela del cliente e dei consumatori:
La legge richiede che Marco operi con responsabilità e trasparenza, ad esempio:
– Non può proporre trattamenti tricologici che simulano competenze mediche.
– Deve garantire che i prodotti usati o consigliati rispettino le normative di sicurezza
E fiscalmente come si posiziona il Tecnico Tricologo?
Con il nostro attestato puoi legalmente svolgere la tua attività di tecnico tricologo grazie all art. 2222 e segg. fornendo i tuoi servizi di consulenza a privati e/o fornendoli anche ad altre attività commerciali.
Se richiederai un corrispettivo per la tua consulenza sarà ovviamente importante che tu emetta, nel rispetto delle normative fiscali, il documento necessario ( scontrino o fattura etc).In termini pratici il tecnico tricologo è un consulente tecnico professionale che apporta le proprie competenze all’ambito trico cosmetico. Un tecnico tricologo deve sempre ricordarsi di non entrare mai nell’ambito MEDICO ove è richiesto appunto uno specifico piano studi e relativa iscrizione all’Albo dei medici.